Ecobonus 110%, con la circolare n. 24/E e il provvedimento dell'8 agosto 2020 l'Agenzia delle Entrate fissa gli ultimi punti per l'avvio del super bonus. La comunicazione per la cessione del credito e lo sconto in fattura potrà essere inviata dal 15 ottobre 2020.



La circolare pubblicata dall’Agenzia delle Entrate l’8 agosto 2020 mette i primi punti fermi sulla nuova agevolazione fiscale introdotta dal decreto Rilancio, in vigore dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021.

Per quel che riguarda le spese detraibili al 110%, viene specificato che rientrano nella detrazione anche alcune spese accessorie agli interventi. Si tratta, ad esempio, dei costi per i materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse (perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione).
La comunicazione per fruire dell’opzione alternativa alla detrazione può essere inviata a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa. Bisognerà usare il modello allegato al provvedimento dell’8 agosto, corredato da relative istruzioni di compilazione.

L’invio dovrà essere effettuato in modalità telematica dal beneficiario della detrazione per i lavori in edifici singoli e dall’amministratore per i lavori in condominio, con possibilità di avvalersi di intermediari.

La comunicazione potrà essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori; per i lavori relativi al super bonus i SAL non possono essere più di due per ciascun intervento, e ciascun SAL deve riferirsi almeno al 30% dei lavori.

Alla comunicazione per la cessione del credito dovrà seguire l’accettazione da parte del cessionario o, in alternativa, l’ulteriore cessione a soggetti terzi, banche comprese, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione. Il credito potrà essere poi ceduto anche dagli altri cessionari.




Sismabonus

Il Decreto Rilancio1, nell’ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus).
La detrazione per gli interventi antisismici prevista dall’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013 è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Il Superbonus spetta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, eseguita congiuntamente ad uno dei interventi indicati al periodo precedente, nel rispetto dei limiti di spesa previsti per tali interventi.
Se il credito corrispondente alla detrazione spettante è ceduto ad un’impresa di assicurazione e contestualmente viene stipulata una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spettante per i premi assicurativi versati prevista ordinariamente dal Tuir è elevata al 90%.


Ruderi, a fabbricati fatiscenti, classificati nella categoria catastale F2

agenzia_delle_entrate_risposta_all_interpello_n._326_del_2020 Ed è proprio in questo rimando la chiave del chiarimento fornito al contribue sulla possibilità di applicare il superbonus del 110% anche a ruderi, a fabbricati fatiscenti, classificati nella categoria catastale F2.

“Relativamente alle detrazioni disciplinate nei richiamati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, nella circolare 8 luglio 2020 n. 19/E è stato ribadito che tali detrazioni spettano anche per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili classificati nella categoria catastale F/2 (unità collabenti) in quanto, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente”.

Per l’accesso all’ecobonus, gli edifici collabenti devono essere dotati di impianto di riscaldamento in linea con le caratteristiche tecniche previste dal d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311, anche se non funzionante, che deve trovarsi negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica.

Inoltre, sottolinea l’Agenzia delle Entrate, l’agevolazione è fruibile per gli interventi effettuati sia sull’abitazione principale che sul fabbricato da incorporare perché tra le ultime novità introdotte è stato posto il limite di due unità immobiliari in relazione alle quali un medesimo soggetto più fruire della maxi detrazione, ma è decaduta la limitazione sull’applicabilità del superbonus ad interventi realizzati sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Limite numerico che comunque non riguarda gli interventi antisismici.


Interventi antisismici

Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, la detrazione prevista dall’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013 è elevata al 110 per cento.

Si tratta, nello specifico, degli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. i), del TUIR, le cui procedute autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, inclusi quelli dai quali deriva la riduzione di una o due classi di rischio sismico, anche realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio (commi da 1-bis a 1- sexies).

L’aliquota più elevata si applica, infine, anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche, vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006) oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro 18 mesi dal termine dei lavori provvedano alla successiva rivendita (comma 1-septies).

Il Superbonus spetta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai citati commi da 1-bis a 1-septies nel rispetto dei limiti di spesa previsti per tali interventi.


Per edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3

La classificazione sismica del territorio italiano è attualmente impostata, distinguendo le seguenti quattro zone sismiche:

Zona 1 intensità sismica alta è la zona più pericolosa, dove possono verificarsi forti terremoti: Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Molise, Campania, Sicilia.

Zona 2 intensità sismica media nei comuni inseriti in questa zona possono verificarsi terremoti abbastanza forti: Emilia Romagna, Lazio, Marche, Puglia e Basilicata.
Zona 3 intensità sismica bassa i Comuni classificati in questa zona possono essere soggetti a scuotimenti modesti: Lombardia, Toscana, Liguria e Piemonte.
Zona 4 intensità sismica molto bassa è la meno pericolosa, nei comuni inseriti in questa zona le possibilità di danni sismici sono basse: Sardegna, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta.


Gli importi di spesa ammessi al Superbonus

96.000 euro, nel caso di interventi realizzati su singole unità immobiliari. Il limite di spesa ammesso alla detrazione è annuale e riguarda il singolo immobile. Nell’ipotesi in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese ammesse in detrazione occorre tenere conto anche delle spese sostenute negli anni pregressi. Si ha, quindi, diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione nell’anno di sostenimento non ha superato il limite complessivo In caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari, ecc.), tale limite deve essere ripartito tra gli stessi per ciascun periodo d’imposta in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico. L’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente;
96.000 euro, nel caso di acquisto delle “case antisismiche”;
96.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun
edificio, per gli interventi sulle parti comuni di edifici in condominio.


Assicurazione

Se il credito corrispondente alla detrazione spettante è ceduto ad un’impresa di assicurazione e contestualmente viene stipulata una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spettante per i premi assicurativi versati prevista nella misura del 19 per cento dall’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del TUIR è elevata al 90 per cento.

Al riguardo si precisa che la detrazione per i premi assicurativi non può essere “ceduta” in quanto l’articolo 121 del Decreto Rilancio richiama gli “interventi” antisismici dell’articolo 16 del decreto-legge n.63 del 2013 e del comma 4 dell’articolo 119 del decreto-legge in esame. In sostanza, l’impresa di assicurazione potrà acquisire il credito corrispondente al sismabonus ma non il credito corrispondente alla detrazione spettante per il premio assicurativo. Inoltre, per espressa previsione normativa, gli interventi antisismici possono essere effettuati su tutte le unità abitative, anche in numero superiore alle due unità in quanto, l’unico requisito richiesto è che tali unità si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3. La suddivisione dei comuni italiani per rischio sismico è consultabile ad un apposito link25 al sito del Dipartimento della Protezione Civile.


Cos’è il sismabonus acquisto?

Nella lista delle agevolazioni fiscali inerenti al mondo dell’edilizia tra i più recenti troviamo il Sismabonus acquisto. Esso ha esteso la detrazione del sismabonus ordinario anche al caso dell’acquisto di immobili.

È stato introdotto dal Decreto Legge 50/2017 e modificato, da ultimo, dalla Legge di Bilancio del 2020. Il requisito di accesso è l’acquisto di case antisismiche realizzate nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 o 3, a seguito di demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto a quella preesistente, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, le quali, entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori, provvedono alla vendita dell’immobile.

La detrazione, spettante agli acquirenti delle singole unità immobiliari, è pari al 75% se la ricostruzione ha comportato la riduzione di una classe di rischio rispetto all’immobile demolito, e all’85% se la riduzione è stata di due classi di rischio. La detrazione è riferita alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 e va applicata al prezzo riportato nell’atto di compravendita; ma la cifra su cui applicare la detrazione non può superare i 96.000 euro per unità immobiliare; il beneficio fiscale va ripartito in cinque quote annuali di pari importo.

Quindi, per esempio, se il prezzo di vendita dell’unità immobiliare è di 220.000 euro, e si è registrata una diminuzione di ben due classi di rischio sismico, si potrà applicare la percentuale di detrazione dell’85% sul tetto massimo di 96.000 euro, ovvero 81.600 euro, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo e cioè 16.320 euro.


Per accedere al sismabonus acquisto è necessario che:

– il futuro acquirente dell’immobile antisismico sia o un soggetto IRPEF o un soggetto IRES;

– il venditore dell’immobile sia un’impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, ovvero un’impresa che svolga attività di costruzione o ristrutturazione e che esegua direttamente i lavori. Rientrano nella fattispecie anche le imprese immobiliari che affidano i lavori in appalto purché nell’oggetto sociale abbiano anche l’attività di costruzione e ristrutturazione di immobili, così come chiarisce l’Agenzia delle entrate con la Risposta n.279 del 19 luglio 2019.

– la casa antisismica sia parte di un edificio oggetto di ricostruzione (anche con variazione volumetrica) di un intero edificio precedentemente demolito;

– l’acquisto dell’unità immobiliare avvenga entro 18 mesi dal termine dei lavori;

Oltre a queste verifiche, da parte del futuro acquirente, ci sono anche specifici adempimenti che l’impresa venditrice deve rispettare.

1. Data di avvio del procedimento: fondamentale, per non rischiare di perdere la detrazione, è la data di avvio del procedimento, cioè quando viene presentato il titolo abilitativo per poter partire con i lavori. A tal proposito, va precisato che, il sismabonus acquisto, nella sua prima versione era limitato alle sole zone sismiche 1, successivamente con il Decreto Crescita n. 34/2019 è stato esteso alle zone 2 e 3, la cui efficacia è valida a partire dal 1° Maggio 2019;
Il sismabonus acquisto è fruibile per le sole procedure autorizzative avviate dopo l’entrata in vigore della legge, il 1° gennaio 2017.

Per le zone 1, l’agenzia delle entrate, con la risposta 62/2019, chiarisce che nei casi più incerti, per esempio procedimenti autorizzativi iniziati prima dell’entrata in vigore della legge e dopo integrati, si può chiedere all’ufficio tecnico di attestare la data effettiva dell’inizio del procedimento.

2. Incarico ad un professionista. L’impresa venditrice deve incaricare un professionista che a sua volta si occuperà della:

– classificazione del rischio sismico secondo il DM 58/2017 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Il progettista delle strutture assevererà la classe di rischio della preesistenza e quella conseguibile con la ricostruzione, oltreché tutta la documentazione prevista in base alla normativa edilizia; La classificazione del rischio sismico e l’asseverazione devono essere allegate al titolo abilitativo al momento della presentazione allo sportello unico competente “tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori” (Decreto ministeriale n. 24, del 9 gennaio 2020), altrimenti si perderà la possibilità di accedere alla detrazione, come chiarito dall’agenzia delle entrate nelle risposte n.31/2018 e n. 64/2019.

Inoltre, il direttore dei lavori (che può coincidere o meno con il progettista) e il collaudatore statico (ove nominato) a termine dei lavori strutturali e del collaudo, devono attestare la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato.


La cessione del credito d’imposta

Sconto immediato in fattura (tutto gratis)

il Decreto Rilancio prevede che il contribuente possa scegliere di usufruire dell’Ecobonus al 110% sotto forma di uno sconto del 100% nella fattura* che verrà emessa dalla ESCo. La ESCo a sua volta potrà recuperare tale sconto, in forma di credito di imposta. Il credito di imposta potrà essere ceduto ad altri, tra cui intermediari finanziari e istituti bancari.

*La ESCo a fronte dell’incarico e Contratto d’Appalto firmato ha incaricato, sub appaltato e pagato: lo Studio Tecnico, lo Studio Termotecnico, lo Studio di Ingegneria, il Direttore dei Lavori e della Sicurezza, l’Azienda Edile, il Termoidraulico, l’Installatore per il Fotovoltaico, il Collaudatore, il Fiscalista.
Si dovranno attendere i vari documenti per attuare lo sconto.
Tra gli altri, si aspettano le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate per la trasmissione online di tutte le informazioni necessarie.

Il Decreto Rilancio prevede che tutti i contribuenti abbiano la possibilità di cedere il credito relativo all’Ecobonus 110% alle ESCo (come nel nostro caso) o alle ditte che si occupano dei lavori oppure alle banche.

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

In deroga all’articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all’articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  • efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119;
  • adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da I-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell’articolo 119;
    d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli dì sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  • installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del presente decreto;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell’articolo 119;

Opzione per la cessione e per lo sconto

sconto in fattura: cioè uno sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, che viene anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e, a sua volta, da questi recuperato anche sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti.

credito d’imposta: cioè un credito di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Fra le novità anche la possibilità di esercitare la predetta opzione in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL) (come nel nostro caso) per gli interventi di ecobonus, sismabonus, incentivi per il fotovoltaico e per l’installazione di colonnine elettriche; detti SAL non potranno essere più di 2 per ciascun intervento complessivo e ciascuno SAL dovrà riferirsi almeno il 30% del medesimo intervento.

 

Per esercitare l’opzione per la cessione o per lo sconto suindicati, ai sensi dell’articolo 119 c. 11 del decreto Rilancio, il contribuente deve richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
I dati relativi all’opzione devono essere comunicati esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità.

Dalle ultime dichiarazioni del direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, rese durante l’audizione del 22 luglio davanti alla Commissione bicamerale di vigilanza sull’Anagrafe Tributaria, risulta inoltre che il visto di conformità dovrà essere rilasciato anche per la fruizione della maxi detrazione del 110% e non solo per cessione e sconto in fattura.

N.B.: I soggetti che rilasciano il visto di conformità devono anche verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti tecnici incaricati, in quanto obbligatorie in caso di opzione per la cessione o per lo sconto.

















































































Agenzia delle Entrate – circolare n. 24 dell’8 agosto 2020
Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – Primi chiarimenti















Agenzia delle Entrate – provvedimento 8 agosto 2020 Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici













Modello comunicazione sconto in fattura e cessione del credito Scarica il modello da inviare a partire dal 15 ottobre 2020













Istruzioni comunicazione sconto in fattura e cessione del credito Scarica le istruzioni per l’esercizio dell’opzione di sconto in fattura e cessione del credito