L’Istante
fa presente che risiede in un edificio in condominio composto da
quattro unità immobiliari e che i condomini, in assenza di un
amministratore, intendono incaricare un ufficio tecnico per la
programmazione di un piano di interventi da effettuare sulle parti
comuni dell’edificio, finalizzati all’efficienza energetica e alla
riduzione del rischio sismico, che possano rientrare nell’ambito
applicativo degli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020 n.
34 e dell’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2016 n. 63.
Il predetto piano di interventi dovrebbe riguardare, in particolare:
–
la posa in opera di un cappotto termico sull’involucro dell’edificio
condominiale e la sostituzione delle finestre e dei portoni esterni con
nuovi ad alta efficienza termica nonché la sostituzione delle soglie
alle finestre e il riposizionamento in facciata delle cerniere e della
ferramenta delle persiane, per compensare lo spessore del cappotto;
–
l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, di
pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e dei
sistemi di accumulo integrati e di infrastruttura di ricarica dei
veicoli elettrici;
– la sostituzione degli impianti autonomi di climatizzazione delle singole unità immobiliari;
– il restauro della facciata con la sostituzione di grondaie e pluviali, restauro dei parapetti e delle persiane;
– la riduzione del rischio sismico e il recupero del patrimonio edilizio.
In
vista della convocazione della assemblea condominiale per il
conferimento del predetto incarico ad un ufficio tecnico, l’Istante
chiede chiarimenti in merito all’applicazione della detrazione al 110
per cento delle spese sostenute per gli interventi sopra elencati nonché
alla possibilità di cessione del credito di imposta corrispondente alla
predetta detrazione.
I dubbi interpretativi, in particolare, si
riferiscono ai limiti di spesa ammessi alla citata detrazione in quanto,
a parere dell’Istante, non è chiaro se alcuni dei valori indicati nella
guida dell’Agenzia delle Entrate siano riferiti “ad unità familiari o a
singole unità abitative condominiali”, se alcuni interventi siano tra
loro alternativi, né se ci siano tetti massimi di spesa riferiti a
ciascun intervento ovvero a gruppi di interventi tra loro complementari.
Chiede,
infine, se, in un condominio in cui non c’è un impianto di
riscaldamento centralizzato, la sostituzione dell’impianto di
riscaldamento nella singola unità immobiliare possa fruire dell’ecobonus
al 110 per cento se effettuato congiuntamente alla realizzazione del
cappotto termico condominiale.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’Istante
ritiene che per gli interventi di seguito riportati sia ammessa la
detrazione con l’aliquota del 110 per cento delle spese che verranno
sostenute e la possibilità, in alternativa, di cedere il corrispondente
credito. Per quanto riguarda, in particolare, i limiti di spesa ammessi
alla detrazione l’Istante ritiene che per:
– la posa in opera del
cappotto termico sull’involucro dell’edificio condominiale, per la
sostituzione delle finestre e dei portoni esterni con nuovi ad alta
efficienza termica nonché per la sostituzione delle soglie alle finestre
e il riposizionamento in facciata delle cerniere e della ferramenta
delle persiane per compensare lo spessore del cappotto, il limite di
spesa di ciascun intervento è pari a 60.000 euro per ogni unità
immobiliare;
– l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda il limite di spesa è di 60.000 euro;
–
l’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia
elettrica e relativi sistemi di accumulo il limite di spesa è di 48.000
euro complessive per l’intero condominio e di 1.000 euro per ogni Kw/h
di capacità di accumulo;
– l’infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici il limite di spesa è di 3.000 euro per ogni postazione;
–
la sostituzione di impianti autonomi di climatizzazione delle singole
unità immobiliari all’interno del condominio il limite di spesa è di
30.000 euro;
– il restauro della facciata (sostituzione grondaie e pluviali, restauro parapetti e persiane) non ci sono limiti di spesa;
–
gli interventi di riduzione del rischio sismico e di recupero
patrimonio edilizio il limite di spesa è di 136.000 euro per il numero
di unità immobiliari dell’edificio.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo
119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio),
convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n.77, ha
introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese
sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici
interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la
installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la
ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento
statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd.
Superbonus).
La detrazione, spettante nella misura del 110 per cento delle spese sostenute, è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
Le
nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano
le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione
energetica degli edifici (cd. ecobonus) per quelli di recupero del
patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. sismabonus),
attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, del
decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto
2013, n. 90 nonché, infine, per il restauro delle facciate esterne degli
edifici (cd. bonus facciate) di cui all’articolo 1, commi da 219 a 223
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020).
Le
tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus
sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto
Rilancio, mentre l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio
fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.
L’articolo 121 del
medesimo decreto Rilancio, inoltre, stabilisce che i soggetti che
sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di
riqualificazione energetica degli edifici, per taluni interventi di
recupero del patrimonio edilizio (compresi quelli antisismici) e per
l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di
cui agli articoli 14, 16 e 16-ter del decreto legge n. 63 del 2013, ivi
inclusi quelli che accedono al Superbonus ai sensi del predetto articolo
119 del decreto Rilancio, nonché per gli interventi che accedono al
bonus facciate possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della
detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo
dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso,
anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da
quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di
successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli
istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in
fattura).
In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per
la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla
detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri
intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.
Le
modalità attuative delle disposizioni da ultimo citate, comprese quelle
relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica
anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell’articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono
state definite con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020.
Con riferimento alla
applicazione delle agevolazioni in commento, sono stati forniti
chiarimenti con la Guida dell’Agenzia delle entrate di luglio 2020
“Superbonus al 110%”, richiamata dall’Istante e con la circolare 8
agosto 2020, n. 24/E cui si rinvia per ulteriori approfondimenti.
In
particolare, relativamente agli interventi prospettati nell’istanza di
interpello, nella predetta circolare n. 24/E del 2020 viene precisato
che, ai sensi del citato articolo 119 del decreto Rilancio, il
Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a
taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica
e alla adozione di misure antisismiche degli edifici, indicati nei
commi 1 e 4 del predetto articolo 119 del decreto Rilancio, (cd.
interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati
congiuntamente ai primi, (cd. interventi “trainati”), indicati nei commi
2, 5, 6 e 8 del medesimo articolo 119, effettuati, tra l’altro:
– su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia “trainanti”, sia “trainati”);
– su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo “trainati”).
Nell’ambito
degli interventi “trainanti” – finalizzati all’efficienza energetica e
alla adozione di misure antisismiche – secondo quanto stabilito ai
citati commi 1 e 4 dell’articolo 119, del decreto Rilancio, il
Superbonus spetta, tra l’altro, per interventi:
– di isolamento
termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che
interessano l’involucro degli edifici, con un’incidenza superiore al 25
per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
–
antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis
a 1- septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd.
sismabonus).
Relativamente alle caratteristiche tecniche degli
interventi di isolamento termico sugli involucri ai fini del Superbonus,
che non sono oggetto della presente istanza di interpello, si rinvia
alla citata circolare n. 24/E del 2020.
Per quanto riguarda i limiti
di spesa ammessi al Superbonus, la norma stabilisce che se i predetti
interventi di isolamento termico delle superfici opache sono realizzati
su edifici in condominio, la detrazione è calcolata su un ammontare
complessivo delle spese di importo variabile in funzione del numero
delle unità immobiliari di cui l’edificio è costituito. In particolare,
se l’edificio è composto da due a otto unità immobiliari, il limite
massimo di spesa ammesso al Superbonus è pari a 40.000 euro,
moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono
l’edificio; nel caso di specie, trattandosi, come riferito dall’Istante,
di un edificio composto da 4 unità immobiliari, il predetto limite è
pari a 160.000 euro.
Per gli interventi antisismici per la messa in
sicurezza statica delle parti strutturali di edifici nonché di riduzione
del rischio sismico la detrazione spettante ai sensi dell’articolo 16,
commi da 1-bis a 1-septies, del decreto legge n. 63 del 2013 (cd
sismabonus) è elevata al 110 per cento delle spese sostenute dal 1°
luglio 2020 al 31 dicembre 2021, ai sensi del comma 4 del citato
articolo 119 del decreto Rilancio.
La detrazione è calcolata su un
ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare per
ciascun anno (cfr. commi 1-bis e 1-ter). Per gli interventi dai quali
derivi la riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad
una o a due classi di rischio sismico inferiore, realizzati sulle parti
comuni degli edifici, la detrazione si applica su un ammontare delle
spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità
immobiliari dell’edificio (cfr. comma 1- quinquies).
Pertanto, nel
caso di specie, trattandosi, come riferito dall’Istante, di un edificio
composto da 4 unità immobiliari, per i predetti interventi di riduzione
del rischio sismico, il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus,
nel rispetto di ogni altra condizione necessaria – esame che non è
oggetto della presente istanza di interpello – è pari a 384.000 euro.
Come
confermato nella citata circolare n. 24/E del 2020, nel caso di
interventi realizzati su parti comuni di edifici in condominio, per i
quali il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità
immobiliari di cui l’edificio è composto, l’ammontare di spesa così
determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito
all’intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo
compongono.
Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in
funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o
ai diversi criteri applicabili, ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del
Codice civile, ed effettivamente rimborsata al condominio, anche in
misura superiore all’ammontare commisurato alla singola unità
immobiliare.
Nel caso di specie, pertanto, ciascun condomino potrà
calcolare la detrazione anche su un importo di spesa a lui imputata
superiore a 40.000 euro o a 96.000 euro nel caso in cui siano realizzati
interventi, rispettivamente, di isolamento termico delle superfici
opache o di riduzione del rischio sismico.
Con particolare
riferimento all’intervento prospettato dall’Istante di “riduzione del
rischio sismico e di recupero del patrimonio edilizio”, si fa presente
che per effetto del rinvio, contenuto nel citato articolo 16 del decreto
legge n. 63 del 2013, all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del
testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli interventi
ammessi al sismabonus sono quelli indicati nel medesimo articolo 16-
bis, del TUIR che deve intendersi quale norma di riferimento generale.
Inoltre, per effetto del predetto rinvio, gli interventi ammessi al
sismabonus non possono fruire di un autonomo limite di spesa in quanto
non costituiscono una nuova categoria di interventi agevolabili.
Pertanto,
a differenza di quanto sostenuto dall’Istante, per i predetti
“interventi di riduzione del rischio sismico e di recupero patrimonio
edilizio”, il limite massimo di spesa non è pari a 136.000 euro per il
numero di unità immobiliari dell’edificio ma, come precisato, a 96.000
euro per il numero di unità immobiliari dell’edificio.
Come già
precisato, il citato articolo 119 del decreto Rilancio stabilisce,
inoltre, che il Superbonus spetta anche per le spese sostenute per
ulteriori interventi cd. “trainati”, quali, tra gli altri, quelli di
efficientamento energetico disciplinati dall’articolo 14 del decreto
legge n. 63 del 2013, nei limiti di detrazione o di spesa previsti per
ciascun intervento.
In tale ambito rientrano – nel rispetto di tutte
le condizioni previste dal citato articolo 14, che non sono oggetto
della presente istanza di interpello – anche i seguenti interventi
indicati dall’Istante:
– la sostituzione delle finestre e delle
strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore (ad
esempio, scuri o persiane) o che risultino strutturalmente accorpate al
manufatto come, ad esempio, i cassonetti incorporati nel telaio
dell’infisso nonché dei portoni esterni che delimitino l’involucro
riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati.
Per tali interventi, la detrazione massima spettante è pari a 60.000
euro per ciascun immobile (cfr. circolare 8 luglio 2020, n. 19/E);
–
l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per
usi domestici. Per tale intervento, la detrazione massima spettante è
pari a 60.000 euro per ciascun immobile (cfr. circolare n. 19/E del
2020);
– la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di
climatizzazione invernale. Per tali interventi, la detrazione massima è
pari a 30.000 euro per ciascun immobile e spetta anche qualora, come
prospettato dall’Istante, sia sostituito o integrato l’impianto delle
singole unità immobiliari all’interno dell’edificio in condominio in
assenza di un impianto termico centralizzato (cfr. circolare n. 19/E del
2020);
– l’installazione di infrastrutture per la ricarica di
veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16-ter del citato
decreto-legge n. 63 del 2013. In particolare, ai sensi del comma 8 del
citato articolo 119 del decreto Rilancio, il Superbonus si applica alle
spese sostenute, su un ammontare massimo delle spese stesse pari a 3.000
euro, per l’installazione delle infrastrutture per la ricarica di
veicoli elettrici negli edifici nonché per i costi legati all’aumento di
potenza impegnata del contatore dell’energia elettrica, fino ad un
massimo di 7 kW. Il limite di spesa ammesso alla detrazione, pari come
detto a 3.000 euro, è annuale ed è riferito a ciascun intervento di
acquisto e posa in opera delle infrastrutture di ricarica. Nel caso in
cui la spesa sia sostenuta da più contribuenti la stessa, nel limite
massimo previsto, va ripartita tra gli aventi diritto in base al costo
sostenuto da ciascuno. Il predetto limite è, inoltre, riferito a ciascun
contribuente e costituisce, pertanto, l’ammontare massimo di spesa
ammesso alla detrazione anche nell’ipotesi in cui, nel medesimo anno, il
contribuente abbia sostenuto spese per l’acquisto e la posa in opera di
più infrastrutture di ricarica (cfr. circolare n. 19/E del 2020).
La
maggiore aliquota si applica solo se gli interventi “trainati” sopra
elencati sono eseguiti congiuntamente con un intervento finalizzato all’
efficienza energetica “trainante”, indicato nel comma 1 del citato
articolo 119, del decreto Rilancio e sempreché assicurino, nel loro
complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non
possibile, il conseguimento della classe energetica più alta da
dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.) di
cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e a
condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi.
Il Superbonus spetta, infine, anche per le seguenti tipologie di interventi “trainati”, richiamati dall’Istante:
–
installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete
elettrica su determinati edifici, fino ad un ammontare complessivo delle
spese non superiore a euro 48.000 per singola unità immobiliare e
comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza
nominale dell’impianto solare fotovoltaico;
– installazione
contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti
solari fotovoltaici agevolati, nel limite di spesa di 1.000 euro per
ogni kWh.
La norma stabilisce che l’applicazione della maggiore aliquota è subordinata alla:
–
condizione che l’installazione degli impianti sia eseguita
congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti” di efficienza
energetica nonché di adozione di misure antisismiche che danno diritto
al Superbonus indicati nei commi 1 e 4 del citato articolo 119, del
decreto Rilancio;
– cessione in favore del Gestore dei servizi
energetici (GSE) Spa con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell’energia non
auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo, ai sensi
dell’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
La
detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non
superiore a 48.000 euro e, comunque, nel limite di spesa di 2.400 euro
per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico. La
detrazione è riconosciuta anche in caso di installazione, contestuale o
successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti
solari fotovoltaici ammessi al Superbonus, alle stesse condizioni, negli
stessi limiti di importo e ammontare complessivo previsti per gli
interventi di installazione di impianti solari e, comunque, nel limite
di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo dei predetti
sistemi.
In merito ai limiti di spesa ammessi al Superbonus, nella
citata circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato che il predetto
limite di spesa di 48.000 euro è stabilito cumulativamente per
l’installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di
accumulo integrati nei predetti impianti. Tale chiarimento è da
intendersi superato a seguito del parere fornito dal Ministero dello
Sviluppo economico che ha, invece, ritenuto che il predetto limite di
spesa di 48.000 euro vada distintamente riferito agli interventi di
installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di
accumulo integrati nei predetti impianti.
Con riferimento alla
condizione richiesta dalla norma che, ai fini dell’applicazione
dell’aliquota più elevata, gli interventi “trainati” siano effettuati
congiuntamente agli interventi “trainanti” ammessi al Superbonus, nella
citata circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato che tale condizione
si considera soddisfatta se “le date delle spese sostenute per gli
interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo
individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la
realizzazione degli interventi trainanti”.
Ciò implica che, ai fini
dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi
“trainanti” devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza
dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi “trainati” devono
essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e
nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei
lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti”.
I requisiti
per l’accesso al Superbonus, che non sono oggetto della presente
istanza di interpello, sono illustrati nel paragrafo 3 della citata
circolare n. 24/E cui si rinvia per i necessari approfondimenti.
Nel
paragrafo 4 della medesima circolare n. 24/E del 2020 sono, invece,
fornite ulteriori indicazioni in ordine ai limiti di spesa ammessi al
Superbonus che, come già visto, variano in funzione della tipologia di
interventi realizzati nonché degli edifici oggetto dei lavori
agevolabili.
Come chiarito nel citato documento di prassi, l’importo
massimo di detrazione spettante, riferito ai singoli interventi
agevolabili, va suddiviso tra i soggetti detentori o possessori
dell’immobile che partecipano alla spesa in ragione dell’onere da
ciascuno effettivamente sostenuto e documentato.
Nella medesima
circolare n. 24/E del 2020 è, altresì, precisato che nel caso in cui sul
medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il
limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma
degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Ciò
implica, in sostanza, che qualora siano realizzati sull’edificio in
condominio, come prospettato nell’istanza di interpello, la posa in
opera del cappotto termico sull’involucro dell’edificio condominiale e
interventi di riduzione del rischio sismico – interventi “trainanti” –
nonché la sostituzione dei portoni esterni con nuovi ad alta efficienza
termica e l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua
calda, di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e
relativi sistemi di accumulo e di infrastrutture di ricarica dei
veicoli elettrici – interventi “trainati” – il limite massimo di spesa
ammesso al Superbonus sarà costituito dalla somma degli importi previsti
per ciascuno di tali interventi. E’ possibile fruire della
corrispondente detrazione a condizione che siano distintamente
contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi – non essendo
possibile fruire per le medesime spese di più agevolazioni – e siano
rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a
ciascuna detrazione. Nei predetti limiti, il Superbonus spetta anche per
i costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento
dei suddetti interventi quali quelli indicati dall’Istante sostenuti per
la sostituzione delle soglie alle finestre e il riposizionamento in
facciata delle cerniere e della ferramenta delle persiane, necessarie a
seguito della posa del cappotto termico.
Ciascun condomino potrà
calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base
ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ai sensi
degli artt. 1123 e seguenti del Codice civile.
Come indicato anche
nelle risposte alle FAQ contenute nella citata Guida dell’Agenzia delle
entrate richiamata dall’Istante, l’esecuzione sulle parti comuni
dell’edificio in condominio di almeno un intervento “trainante” consente
a ciascun condomino di fruire del Superbonus effettuando sulla singola
unità immobiliare gli interventi “trainati” che rientrano nell’ecobonus,
compresi quelli prospettati dall’Istante, di sostituzione degli infissi
e del generatore di calore dell’impianto di climatizzazione autonomo
esistente (si vedano, tra le altre, le FAQ nn. 12, 15, 16 e 18).
Per i
condomini, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione sarà
costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli
interventi realizzati sulle proprie unità immobiliari a condizione,
tuttavia, che, come già precisato, siano distintamente contabilizzate le
spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti
specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.
Al
predetto limite si aggiunge, come già precisato, quello riferito agli
interventi realizzati sulle parti comuni dell’edificio in condominio.
Si
fa presente, inoltre che ai sensi del comma 10 del citato articolo 119
del decreto Rilancio in caso di interventi “trainati” finalizzati al
risparmio energetico realizzati sulle singole unità immobiliari, il
Superbonus spetta per le spese sostenute per interventi realizzati su un
massimo di due unità immobiliari; è, tuttavia, possibile fruire del
Superbonus per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulle
parti comuni del condominio che danno diritto alla predetta agevolazione
con riferimento ai costi imputati a ciascun condomino,
indipendentemente dal numero delle unità immobiliari possedute
all’interno del condominio.
Con riferimento, infine, all’intervento
prospettato dall’Istante di restauro della facciata, si fa presente che
quest’ultimo non rientra nell’ambito applicativo del Superbonus e che
resta confermata la detrazione pari al 90 per cento delle spese
documentate sostenute nell’anno 2020 disciplinata dal citato articolo 1,
commi da 219 a 223 della legge di Bilancio 2020.
Ai sensi del citato
articolo 121 del decreto Rilancio, tuttavia i soggetti che sostengono
spese per gli interventi ammessi al bonus facciate possono optare, in
luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per il cd. sconto in
fattura o per la cessione di un credito d’imposta di importo
corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti
di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi
ultimi di successiva cessione, secondo le modalità stabilite con il
citato provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 8 agosto
2020, prot. n. 283847/2020
Con riferimento alla applicazione di tale
agevolazione, sono stati forniti chiarimenti con la circolare 14
febbraio 2020, n. 2/E cui si rinvia per i necessari approfondimenti
nonché per la individuazione degli interventi ammessi alla agevolazione
medesima.
***
L’Istante
rappresenta di aver acquistato in data 25 febbraio 2020, beneficiando
delle agevolazioni prima casa, un edificio residenziale unifamiliare
esistente, costruito negli anni ’50, di classe energetica F, con
l’intenzione di trasferirvi residenza e domicilio una volta
ristrutturato.
Il Contribuente dichiara che i lavori di
ristrutturazione previsti consistono nella demolizione e ricostruzione
dell’edificio e che il comune in cui si trova l’immobile è classificato
zona 2 rischio sismico.
Nell’istanza è precisato, inoltre, che
l’edificio risultante a seguito dell’intervento edilizio avrà una
diversa sagoma rispetto al precedente con una volumetria leggermente
diminuita, un indice di prestazione energetica di classe A o superiore
(miglioramento di più di due classi) ed una classe di rischio sismico di
classe A o superiore (miglioramento di più di due classi).Ciò detto, in
relazione al caso
Risposta n. 455
prospettato, l’Istante chiede
se possa accedere alle misure fiscali previste dall’articolo 119 del
decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’Istante
ritiene che “possano essere applicate al caso rappresentato le
agevolazioni fiscali previste dalla normativa in vigore per le
ristrutturazioni edilizie e che, quindi, possa portare in detrazione o
cedere il credito d’imposta per la parte delle spese sostenute per la
riqualificazione energetica e sismica dell’edificio, ovvero delle spese
sostenute per la riqualificazione delle strutture tenuto conto che
l’intervento rispetta i limiti imposti di efficienza e trasmittanza
energetica e di adeguamento sismico per potere accedere alle predette
detrazioni”. Ne consegue che, a seguito del prospettato intervento
edilizio, lo stesso possa accedere alla detrazione fiscale pari al 50
per cento per ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’articolo 16-bis
del decreto del Presidente della repubblica 917 del 1986, nonché alla
detrazione al 110 per cento per sismabonus e incentivi per
efficientamento energetico, ai sensi dall’articolo 119 decreto legge n.
34 del 19 maggio 2020.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo
119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito “decreto
Rilancio”), convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n.
77, ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione
delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, spettante
nella misura del 110 per cento delle spese stesse a fronte di specifici
interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la
installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la
ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento
statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd.
Superbonus) effettuati su unità immobiliari residenziali.
Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le
detrazioni
spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli
edifici (cd. ecobonus) nonché per quelli di recupero del patrimonio
edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. sismabonus) attualmente
disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, del decreto legge
4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
Le
tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus
sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto
Rilancio, mentre l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio
fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.
Con riferimento alla
applicazione di tale agevolazione, sono stati forniti chiarimenti con
la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E cui si rinvia per i necessari
approfondimenti.
In merito alla necessità che l’immobile oggetto di
intervento debba costituire “abitazione principale” del soggetto che
intende fruire dell’agevolazione, si rileva preliminarmente che, nella
sua formulazione attuale, il comma 9, lettera b) del citato articolo 119
prevede che «le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano
agli interventi effettuati: (…) dalle persone fisiche, al di fuori
dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità
immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10».
Il comma 10
dell’articolo 119 citato chiarisce che i soggetti di cui al comma 9,
lettera b), «possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a
3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità
immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli
interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio».
In linea con
tale disposizione, per gli interventi di isolamento termico delle
superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale esistenti, realizzati su edifici unifamiliari, la citata
circolare n. 24/E del 2020 ha chiarito che “il Superbonus spetta per le
spese sostenute dalle persone fisiche (…) per interventi realizzati su
un massimo di due unità immobiliari”.
Il medesimo documento di
prassi, in relazione agli interventi antisismici, ha chiarito che “per
espressa previsione normativa, gli interventi antisismici possono essere
effettuati su tutte le unità abitative, anche in numero superiore alle
due unità in quanto, l’unico requisito richiesto è che tali unità si
trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3”.
Sempre sotto il profilo
oggettivo, con la richiamata circolare 8 agosto 2020, n. 24/E è stato
precisato che, il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle
spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla
riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli
edifici (cd. interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi,
realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”).
In entrambi i casi, gli interventi devono essere realizzati:
– su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
– su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
– su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più
accessi
autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e
relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché
– su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).
Per
edificio unifamiliare si intende un’unica unità immobiliare di
proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o
più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un
singolo nucleo familiare.
Una unità immobiliare può ritenersi
«funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di installazioni o
manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas,
per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva.
La
presenza, inoltre, di un «accesso autonomo dall’esterno», presuppone,
ad esempio, che «l’unità immobiliare disponga di un accesso indipendente
non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone
d’ingresso che consenta
l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva».
Le
«unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi
autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari», alle
quali la norma fa riferimento, vanno individuate verificando la
contestuale sussistenza del requisito della «indipendenza funzionale» e
dell’«accesso autonomo dall’esterno», a nulla rilevando, a tal fine, che
l’edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia
costituito o meno in condominio.
Con riferimento invece alle ipotesi di opere effettuate tramite “demolizione e
ricostruzione”,
la citata circolare n. 24/E del 2020, nel chiarire l’ambito di
applicazione oggettivo del Superbonus, ha precisato che l’agevolazione
«spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e
ricostruzione inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione
edilizia” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. 6
giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia”».
Ai sensi della predetta lettera
d) dell’articolo 3, come modificato dal decreto legge 16 luglio 2020, n.
76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, « nell’ambito
degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì
gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con
diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e
tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla
normativa antisismica, per l’applicazione della normativa
sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per
l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei
soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli
strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per
promuovere interventi di rigenerazione urbana». La qualificazione delle
opere edilizie spetta, in ultima analisi, al Comune o ad altro ente
territoriale, in qualità di organo competente in tema di classificazioni
urbanistiche.
L’articolo 121 del medesimo decreto Rilancio,
stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese
per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, per taluni
interventi di recupero del patrimonio edilizio (compresi quelli
antisismici) di cui ai citati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63
del 2013, ivi inclusi quelli che accedono al Superbonus ai sensi del
predetto articolo 119 del decreto Rilancio, nonché per gli interventi
che accedono al bonus facciate possono optare, in luogo dell’utilizzo
diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo
stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da
quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di
successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli
istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in
fattura).
In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per
la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla
detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri
intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.
Le
modalità attuative delle disposizioni da ultimo citate, comprese quelle
relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica
anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell’articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono
state definite con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020.
Tanto premesso, nel caso
di specie, l’Istante intende effettuare interventi di demolizione e
ricostruzione dell’edificio unifamiliare non adibito ad abitazione
principale, al termine del quale lo stesso avrà una diversa sagoma
rispetto al precedente con una volumetria leggermente diminuita, un
indice di prestazione energetica di classe A o superiore (miglioramento
di più di due classi) ed una classe di rischio sismico di classe A o
superiore (miglioramento di più di due classi), sulla base dei
chiarimenti contenuti nella citata circolare 24/E del 2020 (sopra
sinteticamente riportati), nel rispetto di ogni altra condizione
richiesta dalla norma agevolativa in esame – fermo restando
l’effettuazione di ogni adempimento richiesto, aspetto non oggetto della
presente istanza di interpello – si ritiene che sia possibile fruire
del Superbonus per interventi di demolizione e ricostruzione
dell’edificio a prescindere dalla condizione che lo stesso venga adibito
ad abitazione principale, atteso che tale condizione come sopra
precisato non è più richiesta ai fini del Superbonus.
Con
riferimento, inoltre, alla possibilità per il contribuente di fruire per
gli interventi che intende effettuare, sia delle detrazioni previste
per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui
all’articolo 16-bis del TUIR (attualmente disciplinate dall’articolo 16
del decreto legge n. 63 del 2013), sia delle detrazioni per gli
interventi ammessi al Superbonus di cui al citato articolo 119 del
decreto Rilancio si fa presente quanto segue.
Nella citata circolare
n. 24/E del 2020 è stato precisato che nel caso in cui sul medesimo
immobile siano effettuati più interventi agevolabili ammessi al
Superbonus , come nel caso dell’Istante che intende effettuare sia
interventi di efficienza energetica che di riduzione del rischio
sismico, il limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla
somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati, a
condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite a
ciascuno degli interventi stessi.
Relativamente agli interventi
antisismici, il comma 4 del citato articolo 119 del decreto Rilancio,
stabilisce che la detrazione spettante per tali interventi ai sensi
dell’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto legge n. 63
del 2013 (cd. sismabonus) è elevata al 110 per cento delle spese
sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (Cfr. comma 4 del
citato articolo 119 del decreto Rilancio). Per effetto del rinvio,
contenuto nel citato articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013,
all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR, gli interventi
ammessi al sismabonus sono quelli indicati nel medesimo articolo 16-bis,
del TUIR che deve intendersi quale norma di riferimento generale. In
particolare, per effetto del predetto rinvio, gli interventi ammessi al
sismabonus non possono fruire di un autonomo limite di spesa in quanto
non costituiscono una nuova categoria di interventi agevolabili.
Pertanto,
nel caso in cui vengano eseguiti sul medesimo immobile sia interventi
di recupero del patrimonio edilizio sia interventi antisismici, il
limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è pari a 96.000 euro.
Va
peraltro precisato che anche per gli interventi relativi all’adozione
di misure antisismiche vale il principio secondo cui l’intervento di
categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso
collegati o correlati. Pertanto, il Superbonus si applica, ad esempio,
nel limite complessivo di spesa previsto (nel caso di specie 96.000
euro), anche alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria
necessarie al completamento dell’intervento di demolizione e
ricostruzione oggetto dell’istanza.Il presente parere viene reso sulla
base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente
così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della
loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e non implica un
giudizio in merito alla conformità degli interventi che verranno
realizzati alle normative urbanistiche, nonché alla qualificazione e
quantificazione delle spese sostenute, su cui rimane fermo ogni potere
di controllo dell’amministrazione finanziaria.
L’Istante
espone di essere un libero professionista in regime forfetario con
esclusivo reddito da lavoro autonomo, per l’anno 2019 e per l’anno in
corso, e fa riferimento alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di
bilancio per il 2018), con la quale è stata estesa la facoltà di
cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale spettante
per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica
(cd. ecobonus), anche per le singole unità immobiliari.
L’Istante
rappresenta che intende effettuare sulla propria abitazione interventi
di riqualificazione energetica (posa serramenti e infissi) e chiede
chiarimenti in ordine alla possibilità di cedere il credito
corrispondente alla detrazione spettante di cui all’articolo 14 del
decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, (convertito con modificazioni dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90), al proprio genitore finanziatore dei
suddetti interventi.
Risposta n. 432
Nell’istanza vengono richiamate:
–
la circolare n. 11/E del 2018 con la quale è stato chiarito che il
credito in questione può essere ceduto da tutti i soggetti teoricamente
beneficiari della detrazione anche se non tenuti al versamento di
imposta;- la risposta n. 298 del 2019 ad un istanza di interpello
riguardante la possibilità per soggetti che sostengono le spese per
interventi di riqualificazione energetica che ricadono nella c.d.”no-tax
area di cedere il credito corrispondente alle spese sostenute per i
lavori di riqualificazione energetica al genitore finanziatore delle
spese.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’Istante
ritiene che anche il libero professionista in regime forfetario che ha
percepito solo ed esclusivamente il reddito da lavoro autonomo possa
cedere il credito corrispondente alla detrazione fiscale spettante (cd
ecobonus) al genitore finanziatore delle spese in questione, “alla luce
dell’analogia della posizione tra soggetti “no tax area” e liberi
professionisti in regime forfettario”.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo
14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, attualmente prevede, al
comma 2.1, che per le spese relative agli interventi di acquisto e posa
in opera di finestre comprensive di infissi sostenute, dal 1° gennaio
2018, spetta una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 50 per
cento, nel limite di 60.000 euro. La detrazione è ripartita in dieci
quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in
quelli successivi (cd ecobonus).
In linea generale, trattandosi di
una detrazione dall’imposta lorda, l’ecobonus non può essere utilizzato
dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a
tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero
fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è
assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei
soggetti che rientrano nella cd. no tax area).
È il caso, ad esempio,
dei soggetti titolari esclusivamente di redditi derivanti
dall’esercizio di attività d’impresa o di arti o professioni che
aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, poiché il loro reddito
(determinato forfetariamente) è assoggettato ad imposta sostitutiva.
Ai
sensi dell’articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34
(convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77) i
soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi
efficienza energetica di cui all’articolo 14 del citato decreto legge n.
63 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per
un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un
importo massimo pari al corrispettivo medesimo, anticipato dal fornitore
che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto
forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del
credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli
altri intermediari finanziari. In alternativa, i contribuenti possono,
altresì, optare per la cessione di un credito d’imposta di importo
corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti
di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi
ultimi, di successiva cessione.
Ai fini dell’esercizio dell’opzione
non rileva, tra l’altro, la circostanza che il reddito non concorra alla
formazione della base imponibile ai fini dell’IRPEF in quanto
assoggettato a tassazione separata oppure, come nel caso dell’Istante –
che si avvale del c.d. “regime forfetario” disciplinato dall’articolo 1,
commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – ad un regime
sostitutivo dell’IRPEF medesima.
L’istituto della cessione, infatti, è
finalizzato ad incentivare l’effettuazione di interventi finalizzati
alla efficienza energetica prevedendo meccanismi alternativi alla
fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata
direttamente. La cessione può essere disposta in favore dei fornitori
dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi o
di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro
autonomo o d’impresa, società ed enti) o di istituti di credito e
intermediari finanziari. I soggetti che ricevono il credito hanno, a
loro volta, la facoltà di successive cessioni
L’esercizio
dell’opzione, quindi, può essere esercitata anche dai contribuenti che,
come nel caso dell’Istante, aderiscono al predetto regime forfetario i
quali, possono, in linea di principio, scomputare le detrazioni
dall’imposta lorda solo nel caso in cui possiedano altri redditi che
concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tanto premesso,
con riferimento al quesito posto si fa presente che con la circolare n.
11/E del 2018, richiamata dall’Istante, sono stati forniti chiarimenti
in merito all’ambito applicativo della cessione del credito d’imposta
per interventi di efficienza energetica, disciplinati dall’articolo 14,
commi 2-ter e 2 sexies del citato decreto legge n. 63 del 2013.
Il
meccanismo di cessione disciplinato dall’articolo 121 riguarda un
contesto diverso, rispetto al quale non operano le limitazioni descritte
nella citata circolare n. 11/E in merito alle modalità delle cessioni e
all’individuazione dei soggetti cessionari.
In particolare,
l’articolo 121 consente la cessione del credito d’imposta corrispondente
alla detrazione spettante nei confronti «di altri soggetti, ivi inclusi
gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari» senza che
sia necessario verificare il collegamento con il rapporto che ha dato
origine alla detrazione.
Si ritiene, pertanto che l’Istante – in
presenza di tutti i requisiti richiesti ai fini dell’agevolazione in
commento e fermo restando il rispetto di ogni altro adempimento previsto
a tal fine, che non sono oggetto della presente istanza di interpello –
possa per le spese sostenute nell’anno 2020 per interventi rientranti
nell’ecobonus cedere il credito d’imposta corrispondente alla detrazione
spettante al proprio genitore.
Si segnala infine, che con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 8 agosto 2020,
prot. n. 283847/2020, sono state definite le modalità attuative della
disposizione da ultimo citata, comprese quelle relative all’esercizio
delle opzioni, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi dei
soggetti indicati al comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
Il presente parere viene
reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti
acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel
presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
Il
Condominio istante ha approvato lavori sulle facciate esterne
dell’edificio, relativi alla messa in sicurezza e ripristino dei
frontalini dei balconi, alla messa in sicurezza e ripristino dei sotto
balconi, al ripristino e tinteggiatura di porzione di una facciata a
taccone.
L’istante fa presente che i detti interventi verranno
effettuati sulle due pareti laterali e su quella posteriore
dell’edificio e che solo la facciata e le pareti laterali sono visibili
dalla strada, mentre resta invisibile dalla strada ad uso pubblico, la
parete posteriore dell’edificio, pur costituente lato del perimetro
esterno dell’edificio.
L’istante chiede di sapere se può accedere
alla detrazione prevista dall’articolo 1, commi da 219 a 223, della
legge di bilancio 2020.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’istante
ritiene che tutti i lavori descritti diano diritto alla detrazione,
poiché anche la facciata non visibile dalla strada costituisce parte del
perimetro esterno dell’edificio.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo
1, commi da 219 a 223 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di
Bilancio 2020), disciplina una detrazione dall’imposta lorda pari al 90
per cento delle spese documentate sostenute nell’anno 2020 per
interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna
degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del decreto del
Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (cd. bonus
facciate).
Le tipologie di interventi che danno diritto al predetto
bonus, nonché la misura della detrazione spettante, sono individuate dai
commi da 219 a 221 del citato articolo 1 della legge di Bilancio 2020;
il comma 222 stabilisce, inoltre, le modalità di fruizione della
detrazione mentre, per le modalità applicative, il comma 223, rinvia al
regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui
all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di
detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui
all’art. 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1986, n. 917 (TUIR).
Secondo quanto stabilito dall’articolo 2 del
predetto decreto ministeriale n. 1444 del 1968, sono classificate «zone
territoriali omogenee:
A) le parti del territorio interessate da
agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di
particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree
circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali
caratteristiche, degli agglomerati stessi;
B) le parti del territorio
totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si
considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta
degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo)
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità
territoriale sia superiore ad 1,5 m3/m2.» Sotto il medesimo profilo, la
norma prevede, inoltre, che, ai fini del bonus
facciate:
– gli interventi devono essere finalizzati al «recupero o restauro della facciata
esterna devono essere realizzati esclusivamente sulle “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi»;
–
«Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non
siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi
influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento
dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva
dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, (…), e,
con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla
tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 11 marzo 2008».
I chiarimenti in ordine alla applicazione
di tale agevolazione, sono stati forniti con la circolare 14 febbraio
2020, n. 2/E, a cui si rinvia per i necessari approfondimenti.
Nella
citata circolare n. 2/E del 2020, è stato precisato, tra l’altro, che
l’esplicito richiamo agli interventi realizzati esclusivamente sulle
strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi,
comporta che sono ammessi al bonus facciate, gli interventi
sull’involucro “esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla
parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri
lati dello stabile (intero perimetro esterno)” e, in particolare, gli
interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la
“struttura opaca verticale”.
Nel caso di specie, l’Istante – in
presenza di tutti i requisiti richiesti ai fini dell’agevolazione in
commento e fermo restando il rispetto di ogni altro adempimento previsto
a tal fine, che non sono oggetto della presente istanza di interpello
-potrà fruire del bonus facciate a condizione che la parte del perimetro
esterno dell’edificio, oggetto dell’intervento, sia visibile (anche
parzialmente) dalla strada pubblica.
Al riguardo, si precisa che la
valutazione, in concreto di quali facciate siano visibili o in parte
visibili dalla strada, costituisce un accertamento di fatto che esula
dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di interpello.
Si
precisa, altresì, che, conformemente a quanto previsto dal citato comma
221 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020, possono accedere alla
detrazione in esame, gli interventi relativi alla messa in sicurezza e
ripristino dei frontalini dei balconi e alla messa in sicurezza e
ripristino dei sotto balconi.
Le spese sostenute per interventi non
ammessi al bonus facciate, potrebbero, invece, rientrare tra quelle per
le quali è possibile fruire della detrazione spettante ai sensi
dell’articolo 16-bis del TUIR per interventi di recupero del patrimonio
edilizio rispettando gli adempimenti specificamente previsti in
relazione a tale agevolazione.
Si segnala, da ultimo, che l’articolo
121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n.77, stabilisce che i
soggetti che sostengono spese per interventi di recupero o restauro
della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola
pulitura o tinteggiatura esterna, di cui al citato articolo 1, commi 219
e 220, della legge n. 160 del 2019 nonché per interventi di recupero
del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e
b), del TUIR possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della
detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo
dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto,
anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da
quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di
successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli
istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
In
alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di
un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri
soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari
finanziari con facoltà, per questi ultimi, di successiva cessione.
Le
modalità attuative delle disposizioni da ultimo citate, comprese quelle
relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica
anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell’articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono
state definite con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020.
Il presente parere viene
reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti
acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel
presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto
MBG
C.so Nazionale 304 Scafati (SA)
P.iva 05774630650
84018
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